Una delle questioni che suscita curiosità ma, al tempo stesso, anche perplessità tra gli utenti è quella del marchio registrato connotato da una forma peculiare e personalizzata. Quest’adozione dello strumento marchio è chiaramente una variante sul tema principale, ossia quelli del segno distintivo, quindi, non potrà che applicarsi in alcuni casi particolari e ben definiti.
Facciamo degli esempi concreti:
Uno degli esempi pratici ai quali solitamente si fa riferimento per rendere chiaro il concetto, è il famoso torrone al cioccolato della Toblerone, oppure il mattoncino della lego, oppure la bottiglia della Coca-Cola. Trattasi di forme costituite ad hoc, per comunicare la particolarità e la peculiarità del brand, per la serie non sono delle forme funzionali e finalizzate all’utilizzo concreto e standard del prodotto in questione, ma assumono una valenza “capricciosa”, non scontata, appositamente ideata e creata prima di registrare un marchio.
Facciamo un esempio concreto di un marchio di forma non riconosciuto:
A questo punto, per completezza, è giusto indicare un “esempio classico” di marchio di forma non riconosciuto, vale adire il famoso “Cubo di Rubik”. Dopo aver tentato la registrazione marchio, il richiedente se lo è visto annullare dal tribunale UE, nella causa Rubik’s Brand/Euipo – Simba Toys), visto e considerato che le peculiarità della forma, ossia il cubo, servivano necessariamente per ruotare e raggiungere così l’obbiettivo della composizione delle varie facce caratterizzate dalla presenza dello stesso colore cromatico. In buona sostanza, non sussisteva nulla di non ovvio e di non scontato nel suddetto marchio tridimensionale.
Cosa cambia in termini d’investimento?
Non sussistono differenze in termini di costo procedurali e/o tasse da versare, quindi, il quanto costa registrare un marchio risulta esattamente il medesimo. Discorso ben diverso è comprendere quando si possa realmente adottare tale specifico strumento legale previsto dalla normativa. Sgombriamo subito il campo dalle incertezze dicendo che l’applicazione di tale strumento è residuale, per la serie sono poche le situazioni in cui conviene realmente fare affidamento a questa soluzione tecnico-giuridica, quindi, consigliamo la massima prudenza nell’approccio allo strumento ed il confronto con un professionista specializzato della materia.
A chi commissionare questa possibile attività creativa?
Senza alcun ombra di dubbio, è necessaria la presenza di un graphic designer specializzato che “lavori a braccetto” con il reparto tecnico di un’azienda e società, questo perché la funzionalità concreta del prodotto non dovrà essere pregiudicata dall’ideazione della forma capricciosa che il creativo grafico andrà ad elaborare. Di conseguenza, prima di poter giungere alla registrazione di un marchio, si dovrà ricercare il graphic designer che faccia al caso proprio, in grado fi fondere l’esigenza applicativa dell’utilizzazione del prodotto con un connotato inusuale e, possibilmente, unico ed innovativo.
Conclusioni
In definitiva, registrare marchio di forma passa sempre e comunque per tutta una serie di step procedurali, assolutamente non scontati e che impongono oculatezza ed estrema attenzione. La forma dovrà far conseguire al prodotto il proprio valore aggiunto, da comunicare poi nel segmento di mercato, sperando che il consumatore poi gli conferisca la giusta attenzione predilezione rispetto a quelli dei competitors. Qualora si riesca ad ottenere un simile risultato, si potrà poi valutare anche l’adozione delle diverse forme di tutela, ossia dal design al brevetto per invenzione industriale, vale a dire completare e blindare la suddetta protezione legale esclusiva.
Il contenuto originale è postato su ... https://www.ufficiobrevettimarchi.it/blog-post/il-marchio-di-forma-di-un-prodotto/
Comments
Post a Comment