Nuove Frontiere Della Contraffazione


Ci ha recentemente contattato il nucleo anticontraffazione della Guardia di Finanza di Roma, sottoponendoci una questione molto interessante da un punto di vista professionale. La fattispecie riguarda la contraffazione di alcuni souvenir, riproducenti monumenti famosi, la bandiera nazionale ed altri simboli d’interesse pubblico.

Una società cinese registrava alcuni design multipli, evitando così di registrare un marchio, al fine di evitare qualsivoglia obiezione dal parte del MISE. Ottenuta così la registrazione, poneva sul mercato oggettistica/souvenir, riproducente musei d’interesse storico-culturale con reputazione mondiale. A nostro avviso, l’utilizzo del design multiplo era stato in parte distorto, infatti, ci si era serviti di tale strumento legale per ricomprenderci anche l’immagine di noti siti culturali e monumenti, facendo così in modo che la tutela legale del contenente ricomprendesse anche quella del contenuto.

Successivamente, un secondo commerciante cinese riproduceva integralmente i souvenir del primo commerciante cinese, determinando un provvedimento di sequestro, dietro presentazione di un’apposita istanza da parte dell’avvocato del primo commerciante cinese. La questione risultava piuttosto dibattuta, visto che il design multiplo non è connotato dalla stessa efficacia giuridica che contraddistingue il marchio registrato. Di conseguenza, in mancanza di un orientamento giurisprudenziale sulla questione occorsa, ci si è dovuti arrovellare su quale direzione intraprendere, visto che l’indirizzo che si sarebbe seguito, avrebbe poi potuto costituire, a tutti gli effetti, una linea guida per i casi similari futuri.

Al momento, la questione è sotto l’esame del P.M. competente, del quale vi daremo conto, una volta che avremo avuto notizia sull’esito del procedimento. Nell’attesa possiamo fare alcune valutazioni sul caso in esame. Constatiamo innanzitutto, che l’orientamento del Ministero risulta essere più flessibile, quando si tratta di design multiplo, rispetto alla registrazione di un marchio, dove presumibilmente la richiesta di registrazione sarebbe stata respinta, per violazione del requisito di liceità, ex art.33-bis del Codice della Proprietà industriale. Infatti, i simboli d’interesse nazionale (la bandiera, il vaticano ecc.), rappresentati all’interno del souvenir, vengono considerati come elementi di design, quindi, verrebbero legittimati in una tutela privatistica.

In ogni modo, il primo commerciante cinese, beneficiano di un titolo di proprietà industriale, rilasciato dal Ministero, ha il pieno diritto di continuare a commercializzare i propri souvenir e, al tempo stesso, potrebbe anche presentare istanza di sequestro nei confronti di tutti coloro che distribuiscono sul mercato dei prodotti identici. Il discorso sarebbe diverso, qualora un secondo commerciante, nella vendita dei propri souvenir, s’ispirasse solamente a quelli tutelati dal primo commerciante con il design multiplo, apportando una sufficiente personalizzazione agli stessi. In tale ipotesi, tale secondo commerciante eviterebbe sequestri e quant’altro, visto e considerato che il design multiplo, a differenza di quanto accade con la registrazione marchio, beneficia di una tutela decisamente blanda e limitata, per la serie “una variante sul tema” dei suddetti souvenir sarebbe senza dubbio accettata e legittima.

Il nostro Studio fornirà a tutti coloro che fossero interessati a conoscere l’esito del procedimento, un debito aggiornamento, visto e considerato che si potrebbe aprire un nuovo fronte per quanto concerne la contraffazione dei simboli d’interesse nazionale.

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