Nuove Frontiere Della Contraffazione
Ci
ha recentemente contattato il nucleo anticontraffazione della Guardia
di Finanza di Roma, sottoponendoci una questione molto interessante da
un punto di vista professionale. La fattispecie riguarda la
contraffazione di alcuni souvenir, riproducenti monumenti famosi, la bandiera nazionale ed altri simboli d’interesse pubblico.
Una società cinese registrava alcuni design multipli, evitando così di registrare un marchio, al fine di evitare qualsivoglia obiezione dal parte del MISE. Ottenuta così la registrazione, poneva sul mercato oggettistica/souvenir, riproducente musei d’interesse storico-culturale con reputazione mondiale. A nostro avviso, l’utilizzo del design
multiplo era stato in parte distorto, infatti, ci si era serviti di
tale strumento legale per ricomprenderci anche l’immagine di noti siti
culturali e monumenti, facendo così in modo che la tutela legale del
contenente ricomprendesse anche quella del contenuto.
Successivamente, un secondo commerciante cinese riproduceva integralmente i souvenir
del primo commerciante cinese, determinando un provvedimento di
sequestro, dietro presentazione di un’apposita istanza da parte
dell’avvocato del primo commerciante cinese. La questione risultava
piuttosto dibattuta, visto che il design multiplo non è connotato dalla stessa efficacia giuridica che contraddistingue il marchio registrato.
Di conseguenza, in mancanza di un orientamento giurisprudenziale sulla
questione occorsa, ci si è dovuti arrovellare su quale direzione
intraprendere, visto che l’indirizzo che si sarebbe seguito, avrebbe poi
potuto costituire, a tutti gli effetti, una linea guida per i casi
similari futuri.
Al momento, la
questione è sotto l’esame del P.M. competente, del quale vi daremo
conto, una volta che avremo avuto notizia sull’esito del procedimento.
Nell’attesa possiamo fare alcune valutazioni sul caso in esame.
Constatiamo innanzitutto, che l’orientamento del Ministero risulta
essere più flessibile, quando si tratta di design multiplo, rispetto alla registrazione di un marchio,
dove presumibilmente la richiesta di registrazione sarebbe stata
respinta, per violazione del requisito di liceità, ex art.33-bis del
Codice della Proprietà industriale. Infatti, i simboli d’interesse
nazionale (la bandiera, il vaticano ecc.), rappresentati all’interno del
souvenir, vengono considerati come elementi di design, quindi, verrebbero legittimati in una tutela privatistica.
In
ogni modo, il primo commerciante cinese, beneficiano di un titolo di
proprietà industriale, rilasciato dal Ministero, ha il pieno diritto di
continuare a commercializzare i propri souvenir e, al tempo
stesso, potrebbe anche presentare istanza di sequestro nei confronti di
tutti coloro che distribuiscono sul mercato dei prodotti identici. Il
discorso sarebbe diverso, qualora un secondo commerciante, nella vendita
dei propri souvenir, s’ispirasse solamente a quelli tutelati dal primo commerciante con il design
multiplo, apportando una sufficiente personalizzazione agli stessi. In
tale ipotesi, tale secondo commerciante eviterebbe sequestri e
quant’altro, visto e considerato che il design multiplo, a differenza di quanto accade con la registrazione marchio, beneficia di una tutela decisamente blanda e limitata, per la serie “una variante sul tema” dei suddetti souvenir sarebbe senza dubbio accettata e legittima.
Il
nostro Studio fornirà a tutti coloro che fossero interessati a
conoscere l’esito del procedimento, un debito aggiornamento, visto e
considerato che si potrebbe aprire un nuovo fronte per quanto concerne
la contraffazione dei simboli d’interesse nazionale.
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